
Nel periodo che va dal 1976 al 1992 sono stati realizzati interventi edilizi, con tipologie tradizionali in palazzine,
che rispondevano ad una grande richiesta di alloggi da parte essenzialmente delle fasce meno abbienti, con finanziamenti
della Cassa per il Mezzogiorno risevati ai lavoratori dell'industria ed in parte con mutui agevolati
(Legge 457/78),
riservati a tutti i cittadini.
Dal 1992 al 2002 si sono introdotte accanto a quelle tradizionali, nuove tipologie
di abitazione (alloggi in ville bifamiliari e a schiera), che rispondevano sia all'esigenza primaria della casa ma anche a quella di
chi voleva migliorare la propria condizione abitativa.
In questo periodo sono mutate anche le tipologie di finanziamento con
l'introduzione accanto ai mutui agevolati di finanziamenti in conto capitale (Fondo perduto).
Vi è una grande attenzione con l'introduzione di finanziamenti
per la locazione (a otto anni o permanente), al soddisfacimento delle esigenze delle giovani coppie, degli anziani e delle fasce deboli.

La Cooperativa di Abitazione
La cooperativa edilizia di abitazione
è una società prevista dal
Codice Civile
che essenzialmente si pone lo scopo di soddisfare il bisogno abitativo dei propri soci attraverso la realizzazione di alloggi di
edilizia agevolata convenzionata.
La costituzione avviene con
Atto Notarile ed il funzionamento è stabilito dallo
Statuto e dai Regolamenti interni.
Gli organi sociali sono: l'Assemblea dei soci, l'Organo Amministrativo, il Collegio Sindacale o il Revisore contabile.
Le cooperative edilizie si suddividono in cooperative a proprietà
"indivisa"
e a proprietà "divisa".
A proprietà indivisa quando la cooperativa rimane proprietaria degli alloggi ed il socio ha il
diritto di godimento dell'alloggio.
A proprietà divisa quando il socio acquista il
diritto di proprietà dell'alloggio con tutti gli effetti giuridici collegati.
Successivamente alla riforma del diritto societario del 2004 vi è stata un'ulteriore classificazione tra
cooperative a mutualità prevalente (quelle che svolgono prevalentemente la loro attività con i propri soci) e quelle "diverse".
La cooperativa per poter operare dovrà essere regolarmente iscritta all'
Albo Nazionale delle Cooperative,
adempiere a tutto quanto previsto dal Codice Civile, presentare annualmente i bilanci ed essere sottoposta alle verifiche e
controlli da parte dei Revisori.